Hai necessità di stipulare la polizza di RC Asseverazione prevista dalla Legge 77/2020 Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus?
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L’art. 2, al comma 5 e 6, del Decreto delle Asseverazioni recita:
“Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
6. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.”
La Legge n. 77 del 17 Luglio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Luglio 2020, all’art.14 recita:
“14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”
La nostra società di intermediazione assicurativa è in grado di fornire in tempi brevissimi la polizza assicurativa necessaria per le asseverazioni da redigere secondo la nuova normativa.
La polizza viene emessa unicamente per le perdite patrimoniali ai propri clienti e al Bilancio dello Stato nello svolgimento delle attività professionali previste dalle normative del Sismabonus, Ecobonus e Superbonus 110%.
Siamo a vostra disposizione per simulazione, preventivi e chiarimenti.
Operiamo su tutto il territorio nazionale (isole comprese), ed anche in tutti i paesi Europei.
Contattarci è semplice, basta inviare un’email a info@rcasseverazione.it
Puoi contattarci anche tramite WhatsApp +39 366 209.70.30 – manda un messaggio ti risponderemo, in orario di ufficio, entro 5 minuti.
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Di seguito elenchiamo i dati identificativi della nostra società, intermediario assicurativo e il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi IVASS.
Fideiussioni Assicurative s.r.l.s. socio unico
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Via Alberto Tallone 84, 00123 ROMA
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P.zza della Signoria, 4 – Firenze, 50122
P.IVA 15444291007
Numero REA: RM –1590905
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Iscrizione IVASS Sez. A: A000646940
Responsabile dell’attività IVASS
Augusto Battisti: Autorizzazione IVASS: IVASS RUI Sezione A: A000119133
Iscritto dal 04.05.2007
Siamo intermediari soggetti al controllo IVASS
Reclami
Il contraente assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto all’Agente al seguente indirizzo:
Fideiussioni Assicurative Srls
Piazza della Signoria 4 , 50122 Firenze
Pec: fideiussioniassicurative@pec.it
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.